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Accesso civico generalizzato

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Oggetto e finalità
L’accesso generalizzato è il diritto di chiunque ad accedere ai documenti, alle informazioni o ai dati detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 33/2013 (art. 5, comma 2).
L’accesso generalizzato è finalizzato a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
Non è necessario fornire alcuna motivazione per presentare l’istanza di accesso generalizzato.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato da F.I.L. – Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. per la riproduzione su supporti materiali.

I limiti dell’accesso generalizzato
A norma dell’art. 5 bis del decreto legislativo n. 33/2013 l’accesso generalizzato è:
1. rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive;
2. rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei
seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali;
3. escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti previsti dalla legge.

Modalità per la presentazione di istanza di accesso generalizzato
L’istanza di accesso generalizzato può essere presentata compilando l’apposito modulo disponibile nella
sezione “Società Trasparente/Altri contenuti/accesso civico” del sito internet di F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. con una delle modalità di seguito indicate:
1) tramite email all’indirizzo accesso.generalizzato@filprato.it;
2) a mezzo posta, all’attenzione della Segreteria di F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. con spedizione all’indirizzo della sede legale della società, via Pistoiese 558/E, 59100 Prato (PO);
4) direttamente a mano presso la Segreteria della società a Prato (PO), via Pistoiese 558/E.
L’istanza deve riportare in allegato copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Contenuto dell’istanza
L’istanza di accesso generalizzato non richiede motivazione ma deve identificare i dati, le informazioni o i
documenti richiesti.
Sono inammissibili le istanze in cui:
1.l’oggetto sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta;
2.la richiesta risulti manifestamente irragionevole.
Resta comunque ferma la possibilità di F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l., di chiedere di precisare la richiesta di accesso generalizzato.

Il procedimento
La società F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l., dopo aver valutato ed escluso l’eventuale sussistenza di limiti all’accesso generalizzato, è obbligata a darne comunicazione a eventuali soggetti controinteressati mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.
Il soggetto controinteressato può presentare, anche per via telematica, una eventuale e motivata opposizione all’istanza di accesso entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione di F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l.
Decorso tale termine, l’amministrazione di F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.
Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati, annotandolo nell’elenco degli accessi a norma del decreto legislativo n. 33/2013.

Tale termine è sospeso nel caso di comunicazione dell’istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione.
In caso di accoglimento, l’amministrazione di F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. trasmette al richiedente, in modo tempestivo e unitamente al provvedimento espresso e motivato, i dati o i documenti richiesti.
Laddove vi sia stato, invece, l’accoglimento della richiesta di accesso nonostante l’opposizione del controinteressato, l’amministrazione di F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. è tenuto a darne comunicazione a quest’ultimo.

In tal caso, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di 15 (quindici)
giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al giudice amministrativo.

F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. è tenuta a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall’articolo 5 bis.

Richiesta di riesame
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di legge, il richiedente
può presentare richiesta di riesame al RPCT di F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l., che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 (venti) giorni.
La richiesta di esercizio del riesame dovrà essere indirizzata al RPCT di F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l., che deciderà sulle richieste di accesso rigettate. Tale richiesta potrà essere presentata attraverso l’apposito modulo presente nella sezione “Società Trasparente/Altri contenuti/accesso civico” del sito internet di F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. con una delle modalità di seguito indicate:
1. a mezzo posta elettronica all’indirizzo anticorruzione@filprato.it;
2. a mezzo posta, all’attenzione del RPCT di F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l., con spedizione all’indirizzo della sede legale della società, via Pistoiese 558/E, 59100 Prato (Po).
3. direttamente a mano, all’attenzione del RPCT di F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l., presso la Segreteria della sede legale della Società.

Il RPCT di F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l può chiedere un parere formale al Garante per la protezione dei dati personali. In tal caso, il Garante si pronuncia entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta, durante i quali il termine per l’adozione del provvedimento da parte del RPCT di F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l è sospeso.

Ricorso al TAR
Contro il provvedimento di diniego, parziale o totale, di accesso, l’Istante può ricorrere al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all’amministrazione ai sensi dell’articolo 116 del
Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n.104 del 2 luglio 2010

Modulo richiesta accesso civico generalizzato
Modulo richiesta riesame accesso civico generalizzato

Dati e documenti pubblicati ai sensi dell’art. 5, co. 2, del D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; delle Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016).

Data ultima modifica: Gen 26, 2023 @ 17:07